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PRIVACY – COMMENTI DIFFAMATORI SU FACEBOOK – OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE INFORMAZIONI

Importanti considerazioni dell’Avvocato generale sull’estensione dell’obbligo di Facebook di cancellare notizie diffamatorie.

Nelle conclusioni del 4 giugno, relative alla causa C-18/18, l’Avvocato Generale Szpunar ha ritenuto che la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, non osta ad un obbligo per l’hosting provider di rimuovere informazioni equivalenti a quella qualificata come illecita qualora esse gli siano state segnalate dall’interessato, da terzi o da altra fonte.

IL CASO:

La vicenda è sorta in Austria dove la presidente di un gruppo parlamentare, nonché portavoce nazionale del relativo partito, aveva chiesto ai giudici di emettere un’ordinanza cautelare nei confronti di Facebook per porre fine alla pubblicazione di un commento diffamatorio. In particolare, un utente aveva condiviso sulla propria pagina personale un articolo giornalistico creando così un «riquadro anteprima» del sito contenente il titolo e un breve riassunto dell’articolo, nonché una fotografia dell’interessata. Tale commento, così come il successivo commento degradante pubblicato dall’utente, potevano essere consultati da tutti gli altri utenti. La Suprema Corte investita della questione ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione relativa alla possibilità di estendere il provvedimento inibitorio a livello mondiale, alle dichiarazioni testualmente identiche e/o dal contenuto equivalente di cui Facebook non è a conoscenza.

LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE:

In virtù della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, un host provider (come il gestore del social network) non è responsabile delle informazioni memorizzate da terzi sui suoi server qualora non sia a conoscenza della loro illiceità. Una volta avvertito della loro illiceità, egli deve cancellarle o bloccarne l’accesso, ma allo stesso tempo non può essergli imposto un obbligo generale di sorvegliare le informazioni da esso memorizzate o un obbligo generale di ricercare attivamente i fatti o le circostanze che rivelano attività illecite.
L’Avvocato Generale «ritiene che la Direttiva sul commercio elettronico non osti a che un host provider che gestisce una piattaforma di social network, quale Facebook, sia costretto, mediante un provvedimento ingiuntivo, a ricercare e ad individuare, tra tutte le informazioni diffuse dagli utenti di tale piattaforma, le informazioni identiche a quella qualificata come illecita dal giudice che ha emesso tale provvedimento ingiuntivo», ma anche quelle equivalenti a quella qualificata come illecita su segnalazione dall’interessato, di terzi o di altra fonte.

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