Chiedere la cancellazione di una notizia
Diritto all’oblio: le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono i presupposti per l’interessato nel chiedere la cancellazione di una notizia a sé relativa
IL CASO:
Parte attrice lamentava di aver subito dei danni a seguito della pubblicazione nel 2009 di un articolo che rievocava un episodio di cronaca nera accaduto nel 1982 e che lo aveva visto protagonista quale responsabile dell’omicidio della propria moglie. Infatti, la pubblicazione dell’articolo, dopo un lunghissimo lasso di tempo dall’episodio, aveva determinato nell’attore un profondo senso di angoscia che si rifletteva sul suo stato di salute e aveva causato un notevole danno per la sua immagine in quanto esposto a una nuova “gogna mediatica” quando ormai aveva espiato la sua pena ed era riuscito a costruirsi una nuova vita.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 19681 DEL 22.07.2019:
La vicenda giudiziaria arriva fino alle Sezioni Unite, la cui decisione, nell’evidenziare le ragioni della posizione dell’attore, specifica e chiarisce gli elementi fondamentali del diritto all’oblio.
Viene, infatti, affermato che in tema di rapporti tra il diritto all’oblio e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione, protetta e garantita dall’art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale, alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Le Sezioni Unite, poi, specificano la consistenza e l’ampiezza del diritto all’oblio, evidenziando che tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale).
(Corte Cassazione, Sez. Un., sentenza n. 19681, depositata il 22 luglio 2019)