skip to Main Content

PRIVACY – PEC ENTI PUBBLICI

L’indicazione di una PEC non istituzionale da parte del Comune viola la privacy del cittadino – Corte di Cassazione civile, ordinanza 29978/20, depositata il 31.12.2020

Per comprendere al meglio il senso della pronuncia sopra indicata della Cassazione è necessario descrivere molto brevemente la vicenda.

I coniugi TD e RN agivano in giudizio con ricorso al Tribunale ai sensi dell’art. 152 Dlgs. n. 196/03 (ante riforma Dlgs. n. 101/2018 introdotta a seguito dell’entrata in vigore del GDPR, Reg. 679/2016, nel 2016 e della successiva applicabilità nel 2018), lamentando la violazione dei propri dati personali e riservati relativi alla loro posizione amministrativa, tributaria e previdenziale da parte del Comune di residenza. Nello specifico, la violazione era conseguenza dell’indicazione sul sito del Comune di un indirizzo PEC indicato come istituzionale. Nella realtà, l’indirizzo era riconducibile ad una azienda agricola riconducibile al Responsabile del servizio finanziario del Comune.

La vicenda arriva fino alla Suprema Corte che sottolinea le ragioni dei due coniugi sulla base del fatto che l’ente pubblico in tema di indirizzi PEC deve rispettare le procedure e le modalità di dotazione e pubblicizzazione prevista dalla normativa di settore. Pertanto, l’utilizzo di una PEC non istituzionale, anche se riferibile a una persona fisica responsabile dell’Ufficio, viola la normativa sul trattamento dei dati personali.

Back To Top