Garante per la Protezione dei Dati Personali – Relazione 2018. Accesso civico a sentenze, atti e dati giudiziari
Il tema è quello del diritto di accesso, ai sensi del codice privacy – art. 2-terdecies, integrato dal d.lgs. n. 101/2018. Il Garante nella propria Relazione per l’anno 2018 ha ulteriormente specificato alcuni profili relativi all’accesso civico per estrarre copia di sentenze, atti e dati giudiziari.
Il ruolo dell’avvocato non è solo quello di riscontrare eventuali istanze di accesso agli atti ai sensi dell’art. 15 GDPR, nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 2-terdecies, Codice Privacy, ma anche quello di richiedere ad enti e Pubbliche Amministrazioni l’accesso ad atti rilevanti per un giudizio.
Il caso: Un’associazione viene accusata di diffamazione a mezzo stampa per aver scritto un comunicato stampa, poi pubblicato su un giornale locale. Il contenuto riguardava la notizia (vera) relativa ad un’azienda dichiarata decaduta dal servizio per la pulizia e l’igiene degli uffici di un comune in Molise. Il difensore dell’associazione presentava istanza di accesso civico al TAR Molise che aveva dichiarato decaduta l’azienda.
Il diritto di accesso prevede che l’interessato abbia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali, oltre che ad una serie di informazioni tra le quali le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari a cui tali dati saranno comunicati ed il periodo di conservazione. In questo specifico ambito, L’Autorità Garante ha chiarito i profili di legittimità del c.d. accesso civico nel caso di istanze di accesso a sentenze, documenti ed atti giudiziari ad enti e Pubbliche Amministrazioni.
Per comprendere i limiti entro cui può essere esercitato questo diritto, si può fare riferimento alla Relazione del Garante per l’anno 2018 (pag. 45), dove viene ribadito quanto già espresso con il parere 25 gennaio 2018, n. 42, doc. web n. 7810482, con cui è stato ritenuto corretto il provvedimento che ha concesso l’accesso parziale a seguito di un’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto: la copia delle sentenze e dei provvedimenti, emessi negli ultimi 5 anni. Rilevando in proposito che «negli atti giudiziari, infatti, sono contenute numerose informazioni di carattere personale, […] la cui ostensione integrale unita al particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico, avrebbe potuto determinare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013».
In forza di quanto illustrato dall’Autorità Garante si può ipotizzare che gli unici atti cui il difensore degli indagati possa accedere siano quelli strettamente pertinenti alla dichiarazione effettuata nel comunicato stampa oggetto di indagine e che l’avvocato debba proporre istanza quanto più circostanziata possibile, per evitare un diniego di accesso da parte dell’ente pubblico cui è presentata.