Google deve deindicizzare i dati sensibili degli interessati da tutte le sue “versioni europee”
Importantissime decisioni della Corte di Giustizia UE in tema di applicazione del diritto all’oblio in internet, che subisce una notevole estensione: i gestori dei motori di ricerca sono obbligati ex artt. 8 Direttiva 95/46/CE, 9 e 10 Regolamento 2016/679/UE (GDPR) ad accogliere le richieste di deindicizzazione dei dati sensibili (giudiziari, opinioni politiche, religiose, vita sessuale etc.) su richiesta dell’interessato, previo equo bilanciamento con i diritti e libertà degli internauti e salvo le eccezioni previste dalla Direttiva di cui sopra e dal GDPR. Tale onere attua il diritto all’oblio ed è limitato alle sole versioni dei motori riferibili agli Stati dell’UE, non a tutte quelle, a livello mondiale, del dominio dei gestori.
(Corte di Giustizia EU, Grande Sezione, sentenza 24 settembre 2019, causa C-136/17)
(Corte di Giustizia EU, Grande Sezione, sentenza 24 settembre 2019, causa C-507/17)