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Green pass, la verifica della validità spetta al datore di lavoro

COVID-19 – GREEN PASS

Via libera del Garante Privacy alle nuove modalità per revoca e uso del Super green pass.

Il Garante Privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori, ritenendo che la normativa rispetta la privacy, in quanto soppesa in maniera equa la salute individuale e collettiva con il diritto alla riservatezza.

Di seguito i punti salienti del nuovo Dpcm.

Revoca: Lo schema di decreto, accogliendo l’invito più volte espresso dall’Autorità, dà piena attuazione alla revoca delle certificazioni verdi, in caso di contagio sopravvenuto, tramite una procedura che prevede anche che l’interessato venga informato, utilizzando i dati di contatto dallo stesso forniti. Il provvedimento disciplina anche la revoca dei green pass rilasciati o ottenuti in maniera fraudolenta.

Super green pass rafforzato: Lo schema di Dpcm impone che i soggetti tenuti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi vengano specificamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità rafforzata solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente.

Controllo del datore di lavoro: Il datore di lavoro deve controllare se il green pass consegnato dal lavoratore è sempre valido. Lo schema di decreto dispone, infatti, che, nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate.

Professioni sanitarie: Per quanto riguarda la sospensione dei professionisti sanitari che non si vaccinano, il Dpcm, prevede che l’annotazione sugli albi professionali della sospensione avvenga «senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dell’esercente la professione sanitaria».

Certificazioni verdi online: Dopo i casi di diffusione in rete di numerosi green pass, come ulteriore misura di garanzia il Dpcm prevede all’atto del rilascio delle certificazioni verdi da parte degli operatori sanitari, la registrazione di informazioni aggiuntive, tra cui l’identificativo dell’operazione, il codice fiscale o identificativo del soggetto che ha eseguito l’operazione, le  modalità di autenticazione dell’operatore sanitario, il codice fiscale o i dati anagrafici dell’interessato, l’identificativo univoco del certificato (UVCI) della certificazione, data e ora dell’operazione.

Trasparenza e valutazione d’impatto: L’interessato deve sapere se il verificatore sta controllando il suo green pass nella forma “base” o “rafforzata”. Per questo l’Autorità ha chiesto al Ministero della salute di introdurre, all’interno dell’app VerificaC19, elementi testuali, grafici e visivi per le due modalità di verifica.

In conseguenza degli specifici rischi connessi ai trattamenti di dati personali in esame e alle possibili conseguenze discriminatorie, il Garante Privacy ha chiesto altresì al Ministero della salute di aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati del trattamento mediante il sistema della certificazione verde.

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