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PRIVACY: CALL CENTER, TRASMISSIONE “LE IENE” E DIRITTO ALL’OBLIO

Gli ultimi provvedimenti del Garante Privacy

Con la NL n. 471 del 23 dicembre 2020, il Garante Privacy ha reso noti gli ultimi provvedimenti adottati:

Tutelare la dignità dei lavoratori di una società di call center:

Il Garante ha adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti di un call center per la lesione della dignità dei lavoratori, obbligati a tenere in vista sulla propria postazione medicinali, assorbenti e dispositivi medici. «Sotto accusa – si legge nella Newsletter del Garante – il regolamento aziendale con il quale per garantire, a detta della società, la segretezza dei dati trattati per conto dei clienti, era stato disposto il divieto per i dipendenti di portare con sé borse, telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici nonché “l’obbligo di tenere a vista sulla scrivania scatole di medicinali e assorbenti”». Tali disposizioni sono state ritenute dall’Autorità non conformi alla disciplina in materia di privacy.
 

Sanzioni per “Le Iene”:

«I giornalisti devono agire con correttezza e trasparenza evitando di utilizzare artifici e pressioni per raccogliere notizie che potrebbero essere acquisite con gli strumenti dell’inchiesta giornalistica». Lo ha ribadito il Garante con la sanzione a carico di Reti Televisive Italiane S.p.a. e il divieto della diffusione di un’intervista all’interno di un servizio de “Le Iene”.

 

Diritto all’oblio:

«Per far rimuovere dal web un articolo di un defunto occorre che ci sia un effettivo interesse da tutelare e non vi siano ragioni rilevanti che entrino in conflitto con la rimozione dello scritto». È quanto ha ribadito dal Garante che ha ritenuto infondata la richiesta, avanzata dal figlio di rimuovere da un sito web e poi da Google un articolo pubblicato dal padre, poi defunto. Google aveva deindicizzato subito l’url dell’articolo, ma il sito si era opposto e l’uomo aveva dunque proposto reclamo al Garante chiedendone la cancellazione, ritenendo che il contenuto dello scritto fosse pregiudizievole per la reputazione propria e di altri componenti della famiglia in quanto l’autore aveva prodotto l’elaborato quando la malattia ne aveva ormai compromesso le facoltà mentali. Secondo il Garante però ha sottolineato che non sono emersi elementi tali da dimostrare la volontà del defunto di disconoscere il contenuto dello scritto e reputato invece necessario salvaguardarne la conservazione. L’Autorità, tuttavia, essendo trascorsi 16 anni dalla pubblicazione originaria dell’articolo e 6 anni dalla morte dell’autore, ha ordinato al gestore del sito web di non rendere reperibile l’articolo tramite motori di ricerca esterni, per contemperare l’esigenza di conservazione dello scritto con l’interesse dei familiari in esso menzionati.

28 Dicembre 2020

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