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PRIVACY – DIRITTO ALL’OBLIO

Il Garante Privacy analizza: 1) il contenuto e l’ampiezza del diritto all’oblio; 2) la liceità dell’invio di comunicazioni commerciali ai possessori di tessere fedeltà.

Importanti indicazioni sono contenute nella newsletter n. 456 del 22 luglio 2019 del Garante Privacy con riferimento all’estensione del diritto all’oblio (da considerare comprendente anche quei dati che rendono comunque identificabile un soggetto) e all’ illiceità dello spam rivolto ai possessori di tessere fedeltà.

Diritto all’oblio: Decidendo sul reclamo di un professionista, che aveva, senza successo, chiesto a Google la deindicizzazione di una Url che risultava reperibile online digitando non il proprio nome, ma il riferimento alla sua qualifica di presidente di una determinata cooperativa, il Garante ha affermato che «Il diritto all’oblio può essere invocato – in casi particolari – anche partendo da dati presenti sul web che non siano il nome e il cognome dell’interessato, nel caso in cui essi lo rendano comunque identificabile, anche in via indiretta».

La Url faceva, infatti, riferimento ad una notizia non più attuale e non aggiornata in relazione ad un rinvio a giudizio avvenuto 10 anni prima, riguardo al quale era poi però intervenuta una sentenza definitiva di assoluzione. Google aveva inizialmente rifiutato l’accoglimento della richiesta ma il Garante, sulla base del Regolamento europeo che definisce dato personale «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica indentificata o identificabile» ha concluso che l’Url che riportava la qualifica di presidente di quella determinata cooperativa, si riferiva in maniera inequivocabile alla persona del reclamante, visto che quest’ultimo rivestiva quella carica da moltissimi anni, tanto da essere ormai, specie nell’ambito della realtà di riferimento, univocamente messo in correlazione con essa. Il Garante Privacy ha dunque ingiunto a Google di rimuovere l’Url e di comunicare entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento le iniziative intraprese per dare attuazione a quanto prescritto.

 

 

Spam:

 Infine, la newsletter dà notizia del provvedimento con cui il Garante ha sancito l’illiceità dell’invio di comunicazioni commerciali ai possessori di tessere fedeltà che non abbiano espresso uno specifico e libero consenso all’uso dei propri dati a fini di marketing. Il provvedimento è stato adottato in seguito alle violazioni segnalate da alcuni clienti e confermate «da un’ispezione svolta dall’Autorità con l’ausilio del Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, prima dell’applicazione del nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (Gdpr), al termine della quale la stessa Guardia di Finanzia aveva provveduto a contestare direttamente in loco una sanzione amministrativa».

 

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