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Telecontrollo urbano: il grande fratello bussa alle porte del municipio

PRIVACY – VIDEOSORVEGLIANZA – RICONOSCIMENTO FACCIALE

Non è ancora possibile attivare sistemi di riconoscimento facciale da mettere a disposizione della polizia ma un nuovo decreto in arrivo ai sensi del d.lgs. n. 51/2018 potrebbe aprire delle opportunità per il controllo delle zone urbane maggiormente a rischio per l’ordine e la sicurezza.

Quasi tutti i Comuni hanno impianti di videosorveglianza urbana integrata sempre più potenti ed in grado di riconoscere le persone e i comportamenti e finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica. Ma la raccolta e la conservazione dei dati biometrici ed in particolare il riconoscimento facciale restano ancora un tabù non facilmente superabile senza una base giuridica adeguatamente circoscritta. Lo ha chiarito il Garante della privacy con il provvedimento n. 54 del 26 febbraio 2020.

Il Comune di Como ha installato un moderno sistema di videosorveglianza con riconoscimento facciale in prossimità di un parco posizionato davanti alla stazione ferroviaria per consentire alla sezione di polizia giudiziaria del comando di polizia locale di individuare persone sospette e comportamenti anomali. All’esito della valutazione obbligatoria di impatto privacy il responsabile della protezione dei dati ha però opportunamente richiesto un parere preventivo al Garante che è immediatamente intervenuto di fatto bloccando l’attivazione del sistema fino a nuove indicazioni.

In buona sostanza, a parere del Garante l’attività investigativa della polizia giudiziaria con utilizzo di telecamere che consentono il riconoscimento facciale potrà effettuarsi solo in presenza di una espressa previsione normativa. Questa copertura, conclude il parere, «potrebbe eventualmente anche essere contenuta e adeguatamente circoscritta, quanto a presupposti di ammissibilità, nel d.P.R. di prossima adozione di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018, così oltretutto uniformando le condizioni per il ricorso a dati biometrici da parte degli enti territoriali, in particolare per le funzioni di polizia giudiziaria riservate alla polizia locale».

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